Organi di indirizzo politico-amministrativo 2020 - 2024

Data pubblicazione della pagina: 31-08-2015

Data aggiornamento della pagina: 02-12-2021

Art. 14 - Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33 - "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

  • l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  • il curriculum;
  • i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con findi pubblici;
  • i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  • gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  • le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7

1 bis. Le pubbliche amminsitrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di gorverno comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, invi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

omissis.....

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio

 

 

Sono Organi del Consorzio, oltre all'Assemblea dei Consorziati:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti