Cos'è

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E’ un contributo annuale dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni e di fabbricati che si trovano nel territorio gestito da un Consorzio di Bonifica.

I Consorzi di Bonifica per l’adempimento dei loro fini istituzionali, quali riduzione del rischio idrogeologico del territorio di competenza, gestione delle acque destinate all’irrigazione, manutenzione ed esercizio degli impianti e delle opere, partecipazione ad opere urbanistiche, tutela del patrimonio ambientale e agricolo, nonché degli oneri di gestione del Consorzio, hanno il potere di imporre contributi di bonifica ai proprietari di beni immobili che ricadono all’interno del Perimetro di Contribuenza, compresi lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (art. 11 R.D. 215/1933 ed art. 860 cod. civ.)

I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà esigibili in base alle norme per l’esazione dei tributi (art. 21 del R.D. n 215/1933).

Il Consorzio è tenuto, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 368/1904, ad emettere il contributo sulla base delle risultanze del Catasto dello Stato. 

Il trasferimento di proprietà dell’immobile fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi di contribuzione successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione di avvenuto trasferimento. Il venditore ha comunque diritto di rivalsa sull’acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita (art. 2041 Codice Civile).

Alcune aree del comprensorio sono soggette oltre che al contributo di bonifica, anche al contributo irriguo, per la manutenzione delle rete irrigua (canalette, piccoli canali, ecc.). Tale contributo è dovuto in quanto l’aere nella quale ricade il terreno è potenzialmente irrigabile, a prescindere dell’utilizzo effettivo dell’acqua.