Organizzazione
Data pubblicazione della pagina: 12-03-2015
Data aggiornamento della pagina: 01-09-2015
Art. 13 Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubbicazno e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicaizone delle rispettive competenze;
- all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- all'elenco dei numeri di telefono nonchè caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.