Controlli e rilievi sull'amministrazione

Data pubblicazione della pagina: 27-02-2015

Data aggiornamento della pagina: 11-09-2015

Art. 31 Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

 

La Regione Umbria, Servizio Credito Agrario controlli esterni garanzie delle Produzioni della Direziona Regionale Attività Produttive - Servizio III - in ottemperanza all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 6/2006 attua un controllo di legittimità sui seguenti atti:

- Bilanci annuali e pluriennali di previsione e le relative variazioni;

- Conti Consuntivi;

- Piani di Classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;

- Proclamazione degli eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Gli atti vanno inviati alla Regione Umbria entro 30 giorni dalla data di adozione